09 Settembre 11 Novembre

IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI – RINNOVO QUINDICENNALE

Dettagli della notizia

Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica in modo da garantire costantemente la sicurezza sanitaria e ambientale (Decreto legislativo 11/02/1998, n. 32, art. 1, com. 5).

Data:

26 Settembre 2023

Tempo di lettura:

5 min

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Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica in modo da garantire costantemente la sicurezza sanitaria e ambientale (Decreto legislativo 11/02/1998, n. 32, art. 1, com. 5).

RIFERIMENTO NORMATIVO REGIONALE

L.R. 31/07/2018, n. 23
Testo unico in materia di commercio.
Pubblicata nel B.U. Abruzzo 13 agosto 2018, n. 77 speciale.

Capo IV
Collaudo, stato di conservazione, vigilanza e controllo

Art. 140 Collaudo ed esercizio provvisorio.
In vigore dal 14 agosto 2018

1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti realizzati in conformità con la normativa nazionale, regionale ed europea vigente in materia nonché gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, per i quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi della tabella A del D.Lgs. n. 222/2016 devono essere collaudati.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono sottoposti a collaudo, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da apposita commissione nominata dal Comune e composta da rappresentanti designati, previa intesa con le amministrazioni statali e locali interessate:
a. dal Comune, il cui rappresentante svolge le funzioni di presidente;
b. da un rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio;
c. da un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio;
d. da un rappresentante dell'Azienda Sanitaria locale;
e. da un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA Abruzzo).
3. Il collaudo è effettuato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della richiesta dell'interessato.
4. Scaduto il termine di sessanta giorni per l'effettuazione del collaudo il titolare dell'autorizzazione può presentare al Comune competente le seguente documentazione:
a. perizia giurata redatta da un tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea, attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato e al rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ambientale e fiscali;
b. idonea attestazione rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sotto il profilo della sicurezza e prevenzione incendi dell'impianto realizzato.
5. La documentazione di cui al comma 4 sostituisce a tutti gli effetti il collaudo.
6. I collaudi per gli impianti di cui al comma 1 sono effettuati a regime con cadenza quindicennale.
7. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente.
8. Le risultanze del collaudo sono trasmesse dal Comune al competente Servizio della Giunta regionale.

PROCEDIMENTO

Dal Portale IMPRESAINUNGIORNO
Commercio (Ateco da 45 a 47) → Impianto di Distribuzione Carburanti → Impianto stradale di distribuzione di carburanti → ALTRI ADEMPIMENTI (Prevenzione Incendi, Ascensori, Montacarichi, ecc...) → Prevenzione incendi → PIN 3 - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
Per le attività di competenza dei Vigili del Fuoco relativa al rinnovo quindicennale della scadenza del collaudo.

La documentazione, oltre quanto previso dal procedimento, dovrà contenere quali allegati liberi:
- Perizia giurata redatta da un tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea, attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato e al rispetto delle norme  di sicurezza sanitaria, ambientale e fiscali ovvero del mantenimento delle caratteristiche e delle condizioni di cui all’ultima autorizzazione rilasciata (richiamandone i contenuti all’interno della stessa);
- Elaborato grafico con layout degli impianti, rispondente allo stato dei luoghi e all’ultimo titolo edilizio rilasciato, a firma di tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi.
- Eventuale richiesta di convocazione della commissione richiamata all'art. 140 comma 2 della L.R. 23/2018 nei casi previsti dalla vigente normativa.
- Qualsiasi altra documentazione ritenuta valida per illustrare il mantenimento dei requisiti dell’attività.

Sarà cura dell’ufficio procedente, qualora disposto da organo competente (VIGILI DEL FUOCO), convocare la commissione comunale per la valutazione/conferma di quanto già autorizzato, sulla scorta delle vigenti intervenute modifiche normative.

Per quanto riguardano gli obblighi derivati dalle comunicazioni all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si deve fari riferimento alla pagina del sito istituzionale RETE-Distributori carburanti.

Ultimo aggiornamento: 26/09/2023

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