Descrizione
Gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi , nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi (per i quali non vale il requisito dei tre mesi), potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione estero – previa espressa opzione valida solo per questa consultazione (art. 4-bis della legge n. 459/2001).
Come fare richiesta: Gli elettori interessati, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Morro d'Oro (TE), che si trovino o si troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere la loro opzione devono compilare in ogni sua parte l’apposito modulo in cui devono essere contenute l’indicazione dell’indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale e la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis della legge n. 459/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Attenzione: Al modulo è necessario allegare un valido documento di identità dell’elettore.
Come far pervenire il modulo al Comune di Morro d'Oro (TE): Gli elettori potranno far pervenire al Comune di Morro d'Oro (TE) il suddetto modulo ( in allegato), compilato in ogni sua parte, tramite uno dei seguenti modi:
1. posta elettronica certificata (pec): protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it
2. consegna a mano anche da persona diversa dall’interessato dal Lunedi al Venerdi – presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Morro d'Oro (TE) in Piazza Duca degli Abruzzi, 1 dalle ore 09.00 alle 13.30
Scadenze: L’opzione per il voto per corrispondenza deve pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro i trentadue giorni antecedenti la data di svolgimento delle consultazioni elettorali, ossia entro il 7 maggio p.v. (con possibilità di revoca entro lo stesso termine), in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
Precisazioni ed eccezioni: Per votare all’estero, l’elettore deve dimorare all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione. La domanda si intende validamente prodotta nel caso in cui l’elettore dichiara tale circostanza anche se non si trova già all’estero al momento in cui effettua la domanda, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea dimora comprenda la data stabilita per la votazione.
Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisca la segretezza della corrispondenza e nessun pregiudizio per chi vota (legge 27/12/2001 n. 459 art.20, comma 1-bis).
Tale limitazione è esclusa per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla legge 27/12/2001 n. 459 art 4-bis, comma 5 (Forze Armate e Forze di Polizia temporaneamente all’estero per missioni internazionali) e comma 6 ( dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi ). Per tali elettori si rinvia all’Intesa del 4/12/2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa che disciplina la relativa procedura.
La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale temporaneo all’estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.
Allegati
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Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2025, 13:11