03 Marzo 11 Novembre

Emergenza Corona Virus - Comunicato del Sindaco alla cittadinanza del 8.03.2020.

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Comunicato del Sindaco alla cittadinanza del 8.03.2020.

Data:

08 Marzo 2020

Tempo di lettura:

10 min

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Comunicato del Sindaco alla cittadinanza del 8.03.2020.

Con specifico riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’Ordinanza del presidente della Regione Abruzzo entrambi di oggi  8 Marzo 2020, raccomando alla cittadinanza tutta di attenersi scrupolosamente alle limitazioni imposte dai suddetti provvedimenti , evitando per quanto possibile di uscire dalle proprie abitazioni, evitando contatti con le persone se non con le cautele ormai note, al fine di limitare le possibilità di aumentare la diffusione del virus contribuendo in maniera incisiva e con senso civico al superamento della fase di emergenza.

È FATTO OBBLIGO ALLE PERSONE DI RIENTRO NEL NOSTRO COMUNE  DALLE ZONE ROSSE (LOMBARDIA E 14 PROVINCE INDICATE NEL D.P.C.M. 08/03/2020) DI METTERSI IN QUARANTENA.

ATTENZIONE: La mancata osservanza degli obblighi dell'ordinanza del Presidente della regione Abruzzo, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

Art. 650 c.p. “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”

SINTESI DEI PROVVEDIMENTI

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8.03.2020
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID-19 nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio.- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, sono adottate le seguenti misure:

DIVIETI

  • è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  • è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAlPS), salve speci­che diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

 SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ E SERVIZI

  • sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
  • lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l, lettera d);
  • sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65 ( COMPRESI GLI ASLI NIDO PRIVATI) e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università;
  • sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  • sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

LIMITAZIONI, RACCOMANDAZIONI E OBBLIGHI

  • l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosucienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
  • svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell ‘attività in caso di violazione;
  • è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
  • qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
  • l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). (vedi anche allegata Disposizione del Vescovo Diocesi di Atri-Teramo) 

Ordinanza Presidente della Regione Abruzzo 8 Marzo 2020
Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Abruzzo con decorrenza dalla data del 8/03/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio.- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, hanno l'obbligo:

  1. di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta i quali provvederanno a comunicare tali informazioni agli operatori di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; per i non residenti in Abruzzo la comunicazione va resa direttamente agli operatori di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente ai seguenti recapiti:
    - al Numero dell’Emergenza 118, per l’ASL 1  - Avezzano-Sulmona L’Aquila;
    - al numero verde 800 860 146, per l’ASL 2 - Lanciano-Vasto-Chieti;
    - al Numero dell’Emergenza 118
    - al numero 333 61 62 872, per l’ASL 3 - Pescara;
    - al numero verde 800 090 147, per l’ASL 4 - Teramo;
  2. di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
  3. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
  4. di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
  5. in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatone come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

Art. 650 c.p. “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità (1) per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene (2), è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509] (3), con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”

Disposizioni del Vescovo per le parrocchie della Diocesi di Teramo-Atri a seguito del DPCM dell’8 marzo 2020 
Cari sacerdoti e fedeli della diocesi di Teramo-Atri, facendo seguito al comunicato emesso dall’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI col quale si invitano le Diocesi italiane ad attivarsi per l’attuazione delle disposizioni del DPCM 8/3/2020 art. 2, punto v), confermo che nella Diocesi di Teramo-Atri  per la domenica e per i giorni feriali successivi e fino a nuova comunicazione è sospesa l’Eucarestia con la presenza dei fedeli, mentre il Vescovo e i sacerdoti continueranno a celebrare l’eucaristia a porte chiuse senza il popolo applicando “pro populo”.

Si chiede a tutta la cittadinanza di prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle presenti misure di sicurezza, al ­fine di salvaguardare la salute pubblica.

Il Sindaco

Dott.ssa Romina Sulpizii

5) DPCM 08-03-2020

ORDINANZA REGIONE ABRUZZO n. 2 8-03-2020

Nuove disposizioni covid-19 Diocesi Atri-Teramo

Ultimo aggiornamento: 08/03/2020

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