11 Novembre 11 Novembre

ORDINANZA PROVINCIALE DI VIABILITA’ N. 44 DEL 05-11-2024

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DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE- OBBLIGO PER TUTTI I VEICOLI DI ESSERE MUNITI DI PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O SU GHIACCIO OVVERO AVERE A BORDO MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI , PER IL PERIODO COMPRESO DAL 15 NOV 2024 AL 15 APRILE 2025

Data:

21 Novembre 2024

Tempo di lettura:

6 min

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DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE- OBBLIGO PER TUTTI I VEICOLI DI ESSERE MUNITI DI PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O SU GHIACCIO OVVERO AVERE A BORDO MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI , PER IL PERIODO COMPRESO DAL 15 NOV 2024 AL 15 APRILE 2025

Riceviamo dal Dirigente della Provincia di Teramo e pubblichiamo.

Scarica qui il testo completo dell'Ordinanza : ordinanza n. 44_2024

 

 PROVINCIA DI TERAMO

ORDINANZA DI VIABILITA’ N. 44 DEL 05-11-2024


OGGETTO:

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE- OBBLIGO PER TUTTI I VEICOLI DI ESSERE MUNITI DI PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O SU GHIACCIO OVVERO AVERE A BORDO MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI , PER IL PERIODO COMPRESO DAL 15 NOV 2024 AL 15 APRILE 2025

IL DIRIGENTE

... Omissisi....

ORDINA


Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025 transitano sulla rete viaria di competenza della Provincia di Teramo devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2.
Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.
Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale del tipo di quella riportata in allegato B della citata Direttiva Prot. RU1580 – 16.01.2013.
Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.
La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR – Regione
Abruzzo, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 37, Provincia di Teramo prot.0034826 del 05-11-2024 - partenza Cat. 10 Cl.2 Sott.1 Fascicolo Provincia di Teramo, Ordinanza n. 44 del 05-11-2024 comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.


Teramo, lì 05-11-2024


IL DIRIGENTE
Dirigente Francesco Ranieri

 

Scarica qui il testo completo dell'Ordinanza : ordinanza n. 44_2024

 

Ultimo aggiornamento: 21/11/2024

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