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Manutenzione delle aree scoperte, del verde privato e prevenzione del degrado

Manutenzione delle aree verdi private e prevenzione del rischio incendi – Obblighi dei proprietari e detentori di terreni.

Data :

9 giugno 2026

Categorie:
Comune
Argomenti:
Protezione civile
Manutenzione delle aree scoperte, del verde privato e prevenzione del degrado
Municipium

Descrizione

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, i proprietari o detentori di terreni, aree scoperte e aree verdi private sono tenuti a mantenerli in condizioni di sicurezza, igiene e decoro, evitando la crescita incontrollata della vegetazione, il ristagno di acque, l'abbandono di rifiuti e ogni situazione di pericolo o degrado.

In particolare, devono:

  • effettuare periodicamente lo sfalcio dell'erba, delle sterpaglie, dei rovi e della vegetazione spontanea, almeno entro il 30 aprile e il 15 settembre di ogni anno;
  • mantenere siepi e alberature in modo da non ostacolare la viabilità, la visibilità e la segnaletica stradale;
  • rimuovere tempestivamente rami, foglie e materiali vegetali caduti su strade e marciapiedi;
  • garantire adeguate condizioni igieniche nelle aree in cui sono presenti animali;
  • evitare depositi incontrollati di materiali, rifiuti o attrezzature che possano compromettere il decoro e la sicurezza.

Il mancato rispetto di tali obblighi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00, salvo che il fatto costituisca una violazione più grave prevista da altre norme.

Ultimo aggiornamento: 9 giugno 2026, 11:22

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