Descrizione
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, i proprietari o detentori di terreni, aree scoperte e aree verdi private sono tenuti a mantenerli in condizioni di sicurezza, igiene e decoro, evitando la crescita incontrollata della vegetazione, il ristagno di acque, l'abbandono di rifiuti e ogni situazione di pericolo o degrado.
In particolare, devono:
- effettuare periodicamente lo sfalcio dell'erba, delle sterpaglie, dei rovi e della vegetazione spontanea, almeno entro il 30 aprile e il 15 settembre di ogni anno;
- mantenere siepi e alberature in modo da non ostacolare la viabilità, la visibilità e la segnaletica stradale;
- rimuovere tempestivamente rami, foglie e materiali vegetali caduti su strade e marciapiedi;
- garantire adeguate condizioni igieniche nelle aree in cui sono presenti animali;
- evitare depositi incontrollati di materiali, rifiuti o attrezzature che possano compromettere il decoro e la sicurezza.
Il mancato rispetto di tali obblighi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00, salvo che il fatto costituisca una violazione più grave prevista da altre norme.
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Ultimo aggiornamento: 9 giugno 2026, 11:22